Patente di guida e documenti

Ultima modifica 28 novembre 2023

Argomenti :
Polizia

Uno dei regali più ambiti quando si compiono 18 anni è l'iscrizione alla Scuola Guida o alla Motorizzazione Civile per poter ottenere la patente.
Ai neo maggiorenni vogliamo ricordare alcune piccole regole da seguire per non commettere piccoli ma decisivi errori.

Il foglio rosa e gli esami
Il titolo che abilita all'esercitazione alla guida (comunemente detto "il foglio rosa") può essere ottenuto solo il giorno dopo il compimento della maggiore età.
Il foglio rosa ha una validità di sei mesi dopo i quali scade ed è revocato.
Mentre si è in possesso del foglio rosa si hanno tre possibilità per superare gli esami di teoria e pratica: con due bocciature consecutive il documento è revocato, ma se il foglio rosa scade quando ancora non si è sostenuto l'esame di pratica e si risulta idonei all'esame
di teoria, si può richiedere il nuovo documento entro due mesi, mantenendo valido l'esito
favorevole della prova già sostenuta.

Quando studiare e fare pratica?
Per arrivare ad avere patente conviene non avere troppa fretta.
L'esame di teoria non può essere sostenuto prima che sia trascorso un mese e un giorno dalla data di rilascio del foglio rosa.
Solo dopo avere superato la prova di teoria si potrà sostenere la prova di guida.
Con il foglio rosa è possibile esercitarsi solo sui veicoli che rientrano nella tipologia di patente da conseguire o in quelli che rientrano nell'estensione.
Ad esempio, il Foglio Rosa per la patente B consente di esercitarsi anche su motocicli di
cilindrata inferiore a 125 cm cubici).
Il tipo di mezzo deve essere commisurato alle capacità dell'allievo (quindi non è possibile esercitarsi su fuoriserie da centinaia di cavalli).
Ricordate di portare sempre la carta d'identità, insieme al foglio rosa, e di indossare gli occhiali o le lenti a contatto, quando è prescritto il relativo obbligo.
Le esercitazioni possono avvenire su tutto il territorio nazionale e in qualunque ora del giorno e della notte.
Tranne che per la patente A o A1, occorre essere accompagnati da un istruttore.
Durante le esercitazioni di guida, il veicolo dovrà esporre due contrassegni che indicano la lettera "P" rossa su sfondo bianco, davanti e dietro al veicolo (come prescrive l'art. 334 del Codice della Strada).
Le esercitazioni con veicoli di categoria A o A1 (motocicli) si possono svolgere con il solo conducente purché si effettuino in luoghi poco frequentati.

Quando si è alla guida di un veicolo, il conducente deve portare sempre con sé alcuni documenti:
- la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla circolazione del veicolo;
- la patente di guida valida per la corrispondente categoria di veicolo condotto;
- il certificato di assicurazione obbligatoria;

Attenzione!
Per "certificato di assicurazione" non si intende solo il talloncino apposto sul parabrezza ma l'intero contratto stipulato con la compagnia assicurativa nel quale sia annotato il numero di polizza.

Se mancano i documenti
Il conducente è tenuto fornire i documenti richiesti ad ogni eventuale controllo di polizia, pena una sanzione di 35 euro per ogni documento mancante. Se questa violazione è commessa dal conducente di ciclomotore la sanzione è di 21 euro.
La mancanza dei documenti di circolazione non comporta decurtazione del punteggio dalla patente di guida.
L'organo di polizia che ha proceduto al controllo appone un invito a tergo del verbale nel quale il conducente è invitato a esibire i documenti di cui era sprovvisto al momento del controllo.
La presentazione dei documenti può essere fatta in qualsiasi Comando di Polizia Stradale
d'Italia (Polizia Locale - Polizia di Stato - Carabinieri ecc.) purché entro i termini previsti dalla nota apposta sul verbale. Se questi termini non sono rispettati la sanzione è piuttosto pesante: 357 euro.

Attenzione!
Non è ammesso circolare con fotocopie dei documenti di circolazione. Se utilizzate le fotocopie per paura di perdere gli originali, sarebbe opportuno che le fotocopie rimangano a casa per una eventuale richiesta di duplicato dei documenti in caso di furto, smarrimento o distruzione.
 

Il permesso provvisorio di guida (relativo alla patente) e il permesso di circolazione (relativo alla carta di circolazione) sono documenti che sostituiscono gli originali.
Sono rilasciati dalle Forze di Polizia, in attesa del duplicato, qualora il titolare del documento ne denunci il furto o lo smarrimento.
Tale procedura, imposta dalla legge ha notevolmente agevolato l’utenza consentendo di ottenere il duplicato dei documenti evitando le lunghe code presso gli sportelli del Dipartimento Trasporti Terrestri (M.C.T.C.).

Come si ottiene il permesso provvisorio di guida
Recandosi presso un Comando di Polizia, Carabinieri o Polizia Locale e sporgendo denuncia
di furto, oppure di smarrimento del documento.
Dopo un controllo sulla veridicità della denuncia, sarà chiesto al denunciante di presentare 2 foto-tessera a colori su fondo bianco formato cm. 4 x 4.
Meglio avere con sé subito le foto. Il documento sostitutivo della patente di guida sarà rilasciato subito.
Se, consultando la banca dati del Dipartimento Trasporti Terrestri, il documento risulterà duplicabile il denunciante riceverà il duplicato della patente per posta presso la propria abitazione.
Qualora il documento non dovesse risultare duplicabile il denunciante dovrà recarsi personalmente presso gli sportelli del Dipartimento Trasporti Terrestri di Milano, in via Cilea 119, con la copia del permesso rilasciato

Come si ottiene il permesso provvisorio di circolazione
Recandosi presso un Comando di Polizia, Carabinieri o Polizia Locale e sporgendo
denuncia di furto, oppure di smarrimento della carta di circolazione.
Dopo un controllo sulla veridicità della denuncia, sarà subito rilasciato il permesso provvisorio di guida.
Solo se il documento risulterà duplicabile dall’ufficio Centrale Operativo del Dipartimento Trasporti Terrestri, il denunciante riceverà il duplicato della carta di circolazione per posta presso la propria abitazione.
Qualora il documento non dovesse risultare duplicabile il denunciante dovrà recarsi personalmente presso gli sportelli del Dipartimento Trasporti Terrestri di Milano in via Cilea 119 con copia del permesso provvisorio rilasciato.

Che cosa fare se il documento denunciato viene ritrovato
Il titolare del documento è obbligato a distruggerlo, perché non più valido.

Che cosa fare se non si riceve il duplicato
Se entro 45 giorni dalla data del rilascio dei permessi provvisori il titolare non riceve i duplicati può telefonare al numero verde 800.23.23.23, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14 e dalle 14.30 alle 17.30.

Patente straniera di cittadini di stati appartenenti all'Unione Europea
Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione Europea sono equivalenti alle patenti di guida italiane corrispondenti per categoria.
L'intestatario di una patente di guida di un altro Stato membro della UE che acquista la sua residenza in Italia ha due opzioni per poter guidare:
1) convertire la sua patente di guida nell'equipollente patente italiana entro un anno dall'acquisizione della residenza in Italia;
2) conservare la sua patente originaria facendola però riconoscere, ma solo entro i 90 giorni dall'acquisizione della residenza in Italia.
In entrambi i casi deve recarsi presso un ufficio del Dipartimento Trasporti Terrestri (Motorizzazione Civile) e presentare richiesta su apposito modulo con una autocertificazione della propria residenza versando il corrispettivo economico richiesto per la pratica.
In seguito, l'ufficio della Motorizzazione rilascerà un tagliando che deve essere apposto sul documento di guida. Il guidatore può conservare la sua patente originaria, senza procedere ad alcun riconoscimento, ma si potrebbero avere inconvenienti o ritardi in sede di rilascio del duplicato per smarrimento, furto o distruzione della patente, essendo necessario richiedere notizie allo Stato di rilascio per il tramite delle normali vie diplomatico-consolari.

Patente straniera di cittadini di stati NON APPARTENENTI all'Unione Europea ma con accordi sulla conversione di patenti
I titolari di patente di uno Stato estero non appartenente all'Unione Europea, ma per il quale lo stato estero abbia firmato accordi in merito con I'Italia, può guidare in Italia se provvisto di Patente Internazionale.
Nel caso in cui desideri acquisire la residenza anagrafica in Italia o se risiede in Italia da più di
un anno deve convertire la patente in italiana.
La conversione è automatica grazie agli stessi accordi. Il rilascio avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti psichici, fisici stabiliti dal Codice della strada, ma senza sostenere alcun esame di guida.
Uguale è la procedura in senso contrario (da patente italiana a patente estera).
Ecco la lista dei paesi firmatari di accordi in merito con I'Italia (aggiornata al 28 settembre
1999), si suggerisce comunque di accertare eventuali variazioni intervenute contattando
la Motorizzazione.
Antille Olandesi, Arabia saudita, Bulgaria, Canada(2), Cile(1), Cipro, Corea del Sud, Croazia, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Giappone, Iran, Islanda, Israele, Libia, Liechtenstein, Macedonia, Malaysia, Malta, Marocco, Mauritius, Norvegia, Oman, Polonia, Principato di Monaco San Marino, Siria, Slovenia (fino al 17.07.2002), Sri Lanka, Sudan, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ungheria, USA (2), Vietnam, Zambia (3)
Note
1 Solo per diplomatici e loro familiari
2 Solo per personale consolare e diplomatico e familiari
3 Solo per i cittadini in missione governativa e i loro familiari

Patente straniera di cittadini di stati NON APPARTENENTI alla Unione Europea SENZA ACCORDI sulla conversione di patenti
Se si appartiene a Paesi stranieri per i quali non vi siano accordi con I'Italia occorre guidare in Italia provvisti:
1) della propria patente;
2) della Patente Internazionale (che consiste nella semplice traduzione della patente originale).
Se si soggiorna in Italia da oltre un anno, occorre chiedere la residenza in Italia e prendere la patente italiana, vale a dire è necessario sostenere di nuovo gli esami teorici e pratici per conseguirla (se non si conosce bene l'italiano si può optare per l'esame teorico espresso in forma).
Questo caso, infatti, è interpretato come se fosse una Revisione della patente di guida secondo I'art. 128 del Codice della Strada.


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