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Divieto di posizionamento di nuovi apparecchi per il gioco lecito

Individuazione dei luoghi sensibili e delle aree in cui è vietato il posizionamento di nuovi apparecchi per il gioco lecito

Ultimo aggiornamento: 23 aprile 2026, 09:12

La legge regionale n°8/2013 “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico”, stabilisce all’art. 5 che non possono essere installati apparecchi per il gioco d’azzardo lecito (di cui all’art. 110, comma 6, del RD 773/1931), in locali che distino meno di 500 metri dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali e semiresidenziali, operanti in ambito sanitario e sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.
Il Comune di Vimercate ha ritenuto opportuno avvalersi della facoltà, riservata ai Comuni, di ampliare l’elenco dei luoghi sensibili in base ai sensi dell’art. 5, comma 2 della legge regionale.
È stata effettuata una ricognizione dei luoghi sensibili presenti sul territorio comunale di cui è stato predisposto un elenco (All. 1) e la relativa trasposizione planimetrica (All. 2).
Nella planimetria, per ogni luogo sensibile è stata rappresentata la circonferenza con raggio 500 metri all'interno della quale è interdetto il posizionamento di nuovi apparecchi per il gioco d’azzardo lecito.
Tali documenti sono stati approvati con la delibera di Giunta Comunale n°121 del 30/05/2017.

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