Dichiarazione di convivenza di fatto

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Ultima modifica 8 gennaio 2024

La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Vimercate coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia. Nel caso in cui le stesse non siano residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia è necessario rivolgersi presso qualsiasi sportello anagrafico per effettuare la necessaria variazione anagrafica.

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Descrizione

La Legge n. 76/2016, in vigore dal 5 giugno 2016, prevede anche la disciplina delle convivenze di fatto (commi 36-65 dell’Art. 1).

La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Vimercate coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia. Nel caso in cui le stesse non siano residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia è necessario rivolgersi presso qualsiasi sportello anagrafico per effettuare la necessaria variazione anagrafica.

Gli interessati non devono essere legati da vincoli di matrimonio o da un’unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione.

Gli interessati, devono presentare presso Spazio Città, un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi unitamente alle copie dei documenti di identità.

La dichiarazione non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di una unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell’annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sull’atto di matrimonio.

In base alla nuova Legge sulla disciplina delle convivenze, i conviventi di fatto:

a) hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38);

b) in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39);

c) ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41); 

d) diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45);

e) successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44);

f) inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45);

g) diritti del convivente nell’attività di impresa (art. 1 comma 46);

h) ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48);

i) in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49). 

Spazio Città rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto.

La Cancellazione di una Convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:

  •  d’ufficio in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Vimercate di uno o entrambi i componenti della convivenza di fatto o in caso di matrimonio e unione civile;
  • su richiesta di uno o entrambi i componenti della convivenza di fatto qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (cancellazione su domanda di una o di entrambe le parti interessate). 

 

 

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Come fare

Si può presentare seguendo una delle modalità sotto-indicate:

  • presentando la pratica da Portale , utilizzando il link “Avvia” sopra riportato;
  • inviando il modulo compilato, scaricabile da questa pagina, alla casella di posta elettronica certificata del Comune ; in tal caso è necessario che la domanda (in formato .PDF) sia firmata digitalmente e che siano allegate le scansioni di eventuali deleghe di rappresentanza e di un documento di riconoscimento in corso di validità del delegante (anch’essi in formato .PDF);
  • di persona, presso l’ Ufficio dell’Ente , utilizzando la modulistica scaricabile da questa pagina.
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Cosa serve

compilazione modulo

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Cosa si ottiene

Dichiarazione di convivenza di fatto 

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Tempi e scadenze

entro 30 giorni dalla richiesta

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